Di cosa parliamo
Sempre più persone installano all’interno della propria abitazione telecamere spia per motivi di sicurezza. Questi dispositivi, facili da nascondere, permettono di monitorare e registrare ciò che accade all’interno della casa. In questo modo, però, possono sorgere problemi per la privacy degli altri inquilini.
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che commette il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis del Codice penale) chiunque, senza essere fisicamente presente all’atto, acquisisca di nascosto immagini o informazioni sulla vita privata di persone all’interno di un’abitazione, anche se convivente o ospite.
Entriamo nel dettaglio.
La vicenda giudiziaria
Il caso affrontato dalla suprema Corte ha coinvolto una coppia di coniugi in crisi, con accuse reciproche di maltrattamento nei confronti dei figli minori. Il marito aveva installato telecamere nascoste in casa con l’intento di tutelarsi dalle accuse che gli aveva rivolto la moglie e monitorare eventuali comportamenti scorretti di quest’ultima nei confronti dei bambini.
La moglie ha scoperto l’esistenza degli apparati di sorveglianza video quando il marito ha allegato i filmati a una denuncia. I tecnici che, su incarico della donna, hanno eseguito la bonifica ambientale da microspie in casa hanno trovato tre telecamere nascoste. La donna ha sporto denuncia e il materiale è stato sequestrato.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso specifico si configurasse il reato di interferenze illecite nella vita privata. Dalla visione del materiale audio-video registrato, il Giudice ha dedotto che la donna non fosse a conoscenza della presenza di telecamere nascoste. Nonostante il coniuge abbia sostenuto che la misura era stata presa per tutelare l’incolumità dei propri figli, il Tribunale ha applicato, nei suoi confronti, l’articolo 615-bis del Codice penale.
Il giudizio della Cassazione
Con la sentenza n. 4840 del 2 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha confermato l’interferenza illecita nella vita privata.
La convivenza, dunque, non esclude questo tipo di reato. L’art. 615-bis del Codice penale punisce anche la condotta del soggetto che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora installati all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino senza esserne partecipe, ovvero senza essere fisicamente presente.
Nemmeno il convivente, quindi, può registrare atti di vita privata altrui se non vi partecipa direttamente. È legittimo, ad esempio, registrare una conversazione a cui si è presenti, mentre risulta illecito catturare un dialogo tra altre persone se non si è presenti alla conversazione.
La privacy prima di tutto
Gli apparati di sorveglianza di ultima generazione possono essere eccezionali per garantire sicurezza e monitorare situazioni delicate, ma bisogna fare attenzione a come vengono utilizzati. Il confine tra tutela e violazione della privacy è sottile. L’uso di dispositivi di registrazione senza il consenso delle persone coinvolte può facilmente sfociare in comportamenti illeciti.
È importante ricordare che la protezione della propria sicurezza non può mai giustificare la violazione dei diritti altrui.