Di cosa parliamo
Le indagini difensive o investigazioni difensive sono un insieme di attività che il difensore di un soggetto interessato da un procedimento giudiziario può svolgere al fine di ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Le indagini difensive penali sono disciplinate dagli articoli 327 bis e 391 bis del Codice penale, ma possono riguardare anche il processo civile. Sono riconosciute come un diritto inviolabile della difesa.
Le indagini difensive penali
Il Codice di procedura penale stabilisce che un avvocato difensore ha la facoltà di condurre indagini difensive al fine di trovare elementi che possano avvantaggiare il proprio cliente.
L’articolo 327 bis del Codice scrive:
“Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.”
Questa facoltà si applica “in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.”
Oltre che dal legale in persona, le investigazioni difensive possono essere svolte anche da un sostituto del difensore, un investigatore privato o da un consulente tecnico, soggetti tutti agli stessi limiti di legge.
L’articolo 391 bis infine, fornisce una serie di informazioni circa le modalità di svolgimento dei colloqui di raccolta prove. Esaminiamole al paragrafo successivo.
Modalità operative delle investigazioni difensive
Tre sono le modalità operative di indagine difensiva previste dal Codice:
- approccio informale: chi svolge le indagini può acquisire notizie utili ai fini investigativi tramite un colloquio non documentato con persone informate.
- dichiarazione scritta: è possibile richiedere ai potenziali testimoni di rilasciare una dichiarazione scritta. Questa deve essere firmata dal dichiarante e autenticata dal difensore o dal sostituto, che deve anche redigere una relazione dettagliata.
- informazioni documentali: è possibile chiedere ai testimoni di fornire informazioni in forma di documento.
È possibile, inoltre, richiedere atti alla Pubblica Amministrazione o acquisire documentazione durante sopralluoghi o ispezioni.
Gli elementi raccolti confluiscono nel fascicolo del difensore, che può essere presentato al Giudice per le indagini preliminari e usato in sede dibattimentale. Anche il Pubblico Ministero ha accesso alle prove raccolte dal difensore.
Il difensore ha la possibilità di presentare elementi di prova direttamente al PM.
Limitazioni e responsabilità
Durante la raccolta delle testimonianze non possono essere presenti la persona indagata, la persona offesa e, dopo l’avvio dell’azione penale, le altre parti private. Ciò serve a evitare qualsiasi potenziale influenza sul testimone.
È importante che chiunque esegua le indagini difensive informi il testimone circa i seguenti punti:
- qualità e scopo del colloquio: il difensore o l’altro soggetto che conduce l’indagine devono informare la persona intervistata della propria identità professionale e dello scopo dell’indagine. È importante che il testimone sia a conoscenza del contesto e del motivo per cui sta fornendo informazioni.
- modalità e forma di documentazione: se il difensore o l’investigatore intendono raccogliere dichiarazioni o assumere informazioni, devono specificare come queste saranno documentate, ad esempio attraverso una dichiarazione scritta o un verbale.
- stato di indagine o imputazione: il testimone deve essere informato dell’obbligo di dichiarare se è sottoposta a indagini o se è imputato nello stesso procedimento, in un procedimento connesso, o per un reato collegato. Ciò è importante per verificare la rilevanza e l’attendibilità delle sue dichiarazioni.
- facoltà di non rispondere: la persona intervistata deve essere informata della sua facoltà di non rispondere alle domande o di non rilasciare dichiarazioni.
- divieto di rivelare interrogatori precedenti: il testimone non deve rivelare le domande che gli sono state poste dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, né le risposte fornite, al fine di mantenere l’integrità delle indagini in corso.
- responsabilità penali per falsità: il testimone deve essere avvisato che, in caso di dichiarazioni false, può incorrere in responsabilità penali.
Il ruolo del testimone
Il testimone, ovvero la persona intervistata, svolge un ruolo cruciale nelle investigazioni difensive. Non a caso, come abbiamo visto, la normativa prevede una serie di misure a sua tutela.
Qualora, però, il testimone fornisca informazioni false è responsabile ai sensi dell’art. 371 bis del Codice penale.
A seguito del manifestarsi di indizi di reato nei confronti del testimone, il difensore dovrà interrompere l’intervista. Le dichiarazioni raccolte fino a quel momento saranno inutilizzabili.
Infine, se un testimone si rifiuta di cooperare, il difensore ha due alternative:
- Chiedere al Pubblico Ministero di disporre l’audizione del testimone, che dovrebbe essere fissata entro sette giorni. Tuttavia, il Pubblico Ministero ha un certo grado di discrezionalità nella decisione.
- Richiedere un incidente probatorio davanti al Giudice per le indagini preliminari, anche in situazioni non previste dall’art. 392 del Codice penale.
Indagini difensive preventive
È possibile svolgere indagini difensive in via preventiva, ovvero prevedendo l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
In questo caso, però, non potranno essere svolte le azioni che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.
Per intraprendere queste indagini difensive preventive, il difensore deve essere incaricato attraverso un mandato specifico, con firma autenticata. Il mandato deve indicare chiaramente la nomina del difensore e i dettagli dei fatti oggetto di indagine.
In assenza di una normativa specifica per le indagini preventive, si ritiene che esse debbano essere equiparate alle indagini difensive ordinarie.









